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Do. 23.01.03 - 17:13:11

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auch für die jugend gibts ne lange liste...


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CAMPIONATO ITALIANO Div. Nazionale Serie UNDER 19 Stagione 2002/2003 – GIUDICE SPORTIVO
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Decisione n° GSP 02/227 del 14/01/2003
Incontro del 12/01/2003
SHC FASSA – HC BOLZANO 2000

Sanzione: Squalifica per giornate 2 (due) al giocatore MARCHETTI Stefano, della squadra SHC FASSA, per violazione Artt. 9.2.4 e 9.2.1 del Codice delle Penalità, per proteste plateali.

Sanzione: Squalifica per giornate 1 (una) al giocatore IORI Diego, della squadra SHC FASSA, per violazione Art. 9.1 del Codice delle Penalità per aver contestato l’arbitro protestando platealmente.

Decisione n° GSP 02/230 del 14/01/2003
Incontro del 12/01/2003
HC APPIANO – SG CORTINA

Sanzione: Squalifica per giornate 1 (una) al giocatore GALLAROTTI Andrea, della squadra SG CORTINA, per violazione Art. 12.1.1 del Codice delle Penalità, per aver caricato da tergo un avversario.

Decisione n° GSP 02/244 del 20/01/2003
Incontro del 19/01/2003
HC BOLZANO - HC APPIANO

Sanzione: Squalifica per giornate 2 (due) al giocatore BASSO Manuel, della squadra HC BOLZANO 2000, per violazione Art. 550 del Regolamento Ufficiale di Gioco, per aver offeso l’arbitro.

Decisione n° GSP 02/245 del 20/01/2003
Incontro del 19/01/2003
HC JUNIOR MILANO – HC ALL STARS PIEMONTE

Sanzione: Squalifica per giornate 1 (una) al giocatore PAU Nicola, della squadra HC JUNIOR MILANO, per violazione Art. 12.1.1 del Codice delle Penalità, per aver caricato da tergo un avversario.

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CAMPIONATO ITALIANO Div. Nazionale Serie U16 Stagione 2002/2003 – GIUDICE SPORTIVO
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Decisione n° GSP 02/219 del 13/01/2003
Incontro del 04/01/2003
SHC FASSA – HC BRESSANONE

Sanzione: Squalifica per giornate 4 (quattro) al giocatore LAURENZI Riccardo, della squadra HC BRESSANONE, per violazione Art. 11 del Codice delle Penalità e Art. 5 lett. a del Regolamento di Giustizia, per aver caricato un giocatore avversario all’altezza del capo.

Decisione n° GSP 02/220 del 13/01/2003
Incontro del 11/01/2003
HC NUOVO FIEMMEASIAGO HOCKEY

Sanzione: Squalifica per giornate 3 (tre) al giocatore TESSARI Nicola, della squadra ASIAGO HOCKEY, per violazione Art. 9.2.1 del Codice delle Penalità in relazione all’Art. 530 del Regolamento Ufficiale di Gioco, per aver imprecato ed offeso l’arbitro.

Sanzione: Squalifica per giornate 1 (una) al giocatore STELLA Stefano, della squadra ASIAGO HOCKEY, per violazione Art. 12.1.1 del Codice delle Penalità in relazione all’Art. 523 del Regolamento Ufficiale di Gioco, per aver caricato da tergo un avversario.

Sanzione: Squalifica per giornate 1 (una) al giocatore ROSSI Francesco, della squadra ASIAGO HOCKEY, per violazione Art. 15.1 del Codice delle Penalità in relazione all’Art. 528 del Regolamento Ufficiale di Gioco, per aver colpito con un pugno un giocatore avversario nella propria panca.

Sanzione: Squalifica per giornate 1 (una) al giocatore GILMOZZI Simone, della squadra HC NUOVO FIEMME, per violazione Art. 15.2 del Codice delle Penalità in relazione all’Art. 528 del Regolamento Ufficiale di Gioco, per aver colpito per reazione, con un pugno un giocatore avversario dalla propria panca.

Decisione n° GSP 02/222 del 13/01/2003
Incontro del 11/01/2003
EV BOZEN 84 – HC JUNIOR MILANO

Sanzione: Squalifica per giornate 2 (due) al giocatore BUGGIN Riccardo, della squadra HC JUNIOR MILANO, per violazione Art. 15.1 e 15.3 del Codice delle Penalità in relazione all’Art. 530 del Regolamento Ufficiale di Gioco, per aver colpito con pugni sul casco un giocatore avversario.

Decisione n° GSP 02/223 del 13/01/2003
Incontro del 11/01/2003
HC MERANO - AS HOCKEY PERGINE

Sanzione: Squalifica per giornate 1 (una) al giocatore CHRISTANELL Daniel, della squadra HC MERANO, per violazione Art. 530 del Regolamento Ufficiale di Gioco, per aver colpito con il bastone un giocatore avversario al capo.

Decisione n° GSP 02/241 del 20/01/2003
Incontro del 18/01/2003
WSV STERZINGHC FELTREGHIACCIO

Sanzione: Squalifica per giornate 1 (una) al giocatore CERRI Carlo, della squadra HC FELTREGHIACCIO, per violazione Art. 523 del Regolamento Ufficiale di Gioco, per aver caricato da tergo un giocatore avversario.

Decisione n° GSP 02/242 del 20/01/2003
Incontro del 18/01/2003
HC APPIANO – SC ORA

Sanzione: Squalifica per giornate 2 (due) al giocatore LEIMGRUBER Dietmar, della squadra HC APPIANO, per violazione Art. 9.2.1 del Codice delle Penalità in relazione all’Art. 550 del Regolamento Ufficiale di Gioco, per aver per aver imprecato ed offeso l’arbitro.
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