|
|||||||||
|
|||||||||
Do. 04.01.07 - 12:23:19 Gianpaolo Registriert seit: Juni 2000 Posts: 11.790 |
SANZIONI INFLITTE
1) SQUALIFICA inflitta a ATL 52573 LEWIS CARLYLE Con durata 3 giornate per violazione degli Art.li 5 e 15.1 del Codice delle Penalità. con la seguente motivazione: LEWIS CARLYLE: al minuto 37,52, mentre dinanzi alla panca dell` HC Bolzano Villani si accendeva una mischia tra i giocatori delle due squadre, il giocatore Lewis Carlyle, che si trovava all` interno della panca medesima, colpiva con pugni alcuni giocatori della squadra avversaria. A questo punto interveniva nella mischia il giocatore Strazzabosco Michele, che a sua volta continuava la rissa con il Lewis Carlyle. Veniva punito con PENALITA` di PARTITA. Posto che il fatto appare conforme alla fattispecie prevista e punita dall` Art. 15.1 del Codice delle Penalità, va osservato che dal combinato disposto tra la citata norma e l` Art. 5 del Codice delle Penalità, la pena minima irrogabile, in assenza di circostanze attenuanti, nel caso de quo certamente non concedibili, è di due giornate di squalifica. Ritiene peraltro questo Giudice che la sanzione in concreto comminabile debba essere superiore al minimo edittale, in considerazione del fatto che la rissa è stata sostanzialmente iniziata dal Lewis Carlyle e per di più mentre il predetto giocatore si trovava nella panchina della propria squadra. 2) SQUALIFICA inflitta a ATL 20395 STRAZZABOSCO MICHELE Con durata 2 giornate per violazione degli Art.li 5 e 15.1 del Codice delle Penalità. con la seguente motivazione: STRAZZABOSCO MICHELE: dopo che il giocatore Lewis Carlyle, dalla propria panchina, aveva iniziato a colpire con pugni alcuni giocatori della squadra di casa, interveniva nella mischia che si era creata dinanzi alla panca dell` HC Bolzano Villani ed iniziava una rissa con lo stesso Lewis Carlyle. Veniva punito con PENALITA` di PARTITA. Posto che la fattispecie applicabile è quella prevista e punita dall` Art. 15.1 del Codice delle Penalità, va osservato che dal combinato disposto tra la citata norma e l` Art. 5 del Codice delle Penalità, la pena minima irrogabile è di due giornate di squalifica. Ciò premesso, ritiene questo Giudice che la pena in concreto possa essere contenuta nel minimo edittale, dal momento che l` azione rissosa posta in essere dal giocatore Strazzabosco Michele appare indiscutibilmente conseguente all` azione violenta avviata in precedenza dal Lewis Carlyle. Non pare peraltro concedibile l` attenuante prevista dall` Art. 32, n. 1, lett. b) del Regolamento di Giustizia, dal momento che l` intervento dello Strazzabosco Michele non può essere valutato come mera reazione al fatto ingiusto altrui, avendo il predetto giocatore perseverato, unitamente al Lewis Carlyle, nel comportamento rissoso punito dall` arbitro. |
||||||||
0 0 Antworten | Zitieren | |||||||||
Fr. 05.01.07 - 01:38:50 gaga17 Registriert seit: November 2006 Posts: 452 Fan von: HC Bozen |
Frechheit!!! Strazzabosco ist zur Bozner Bank gegangen und nicht umgekehrt!!! Lächerlich.. Mailand hat einfach mehr zu sagen im italienischen Eishockey... | ||||||||
0 0 Antworten | Zitieren | |||||||||
Fr. 05.01.07 - 08:50:09 luke1989 Registriert seit: November 2006 Posts: 1.202 Fan von: HC Bozen |
Mafia siegt leider immer... | ||||||||
0 0 Antworten | Zitieren | |||||||||
Fr. 05.01.07 - 09:40:17 game_misconduct Registriert seit: September 2003 Posts: 15.286 |
[Zitat] aber strazzabosco war schon auf dem eis, lewis ist von der spielerbank aufs eis, darum warscheinlich auch einen spieltag mehr...finde es okay, auch wenn ich 1 + 2 tage sperre gegeben hätte... |
||||||||
0 0 Antworten | Zitieren | |||||||||
|
|||||||||
|
|
Eishockey Forum - Lewis 3, Strazza 2
© 2000 - 2024 piloly.com - Internetagentur Südtirol
| Top