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Do. 04.01.07 - 09:33:30

User ist invisibleLewis_24
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Leute schaut mal www.youtube.com und sucht nach Carlyle Lewis....geil
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Do. 04.01.07 - 15:41:49

Krause ist im Moment nicht auf sonice.itKrause
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Registriert seit: August 2006
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Fan von: SV Kaltern
gib irgendwo a viedeo von kompf zwischen strazza und lewis zus segen?
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Do. 04.01.07 - 15:42:16

Nosnbohrer ist im Moment nicht auf sonice.itNosnbohrer
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Fan von: HC Eppan
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
Ufficio giudice sportivo
Data: 04/01/2007 Decisione N°: GSP06230

GARA
000102 HC JUNIOR MILANO VIPERS(453)--HC VILLANI BOLZANO(440) Camp:AM Data:02-01-2007

GIUDICE
00021 Avv. BIASI FRANCO

DOCUMENTI SU CUI SI BASA LA DECISIONE
Rapporto Arbitrale.

PRECEDENTI


SANZIONI INFLITTE
1) SQUALIFICA inflitta a ATL 52573 LEWIS CARLYLE Con durata 3 giornate per violazione degli Art.li 5 e 15.1 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
LEWIS CARLYLE: al minuto 37,52, mentre dinanzi alla panca dell` HC Bolzano Villani si accendeva una mischia tra i giocatori delle due squadre, il giocatore Lewis Carlyle, che si trovava all` interno della panca medesima, colpiva con pugni alcuni giocatori della squadra avversaria. A questo punto interveniva nella mischia il giocatore Strazzabosco Michele, che a sua volta continuava la rissa con il Lewis Carlyle. Veniva punito con PENALITA` di PARTITA. Posto che il fatto appare conforme alla fattispecie prevista e punita dall` Art. 15.1 del Codice delle Penalità, va osservato che dal combinato disposto tra la citata norma e l` Art. 5 del Codice delle Penalità, la pena minima irrogabile, in assenza di circostanze attenuanti, nel caso de quo certamente non concedibili, è di due giornate di squalifica. Ritiene peraltro questo Giudice che la sanzione in concreto comminabile debba essere superiore al minimo edittale, in considerazione del fatto che la rissa è stata sostanzialmente iniziata dal Lewis Carlyle e per di più mentre il predetto giocatore si trovava nella panchina della propria squadra.


2) SQUALIFICA inflitta a ATL 20395 STRAZZABOSCO MICHELE Con durata 2 giornate per violazione degli Art.li 5 e 15.1 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
STRAZZABOSCO MICHELE: dopo che il giocatore Lewis Carlyle, dalla propria panchina, aveva iniziato a colpire con pugni alcuni giocatori della squadra di casa, interveniva nella mischia che si era creata dinanzi alla panca dell` HC Bolzano Villani ed iniziava una rissa con lo stesso Lewis Carlyle. Veniva punito con PENALITA` di PARTITA. Posto che la fattispecie applicabile è quella prevista e punita dall` Art. 15.1 del Codice delle Penalità, va osservato che dal combinato disposto tra la citata norma e l` Art. 5 del Codice delle Penalità, la pena minima irrogabile è di due giornate di squalifica. Ciò premesso, ritiene questo Giudice che la pena in concreto possa essere contenuta nel minimo edittale, dal momento che l` azione rissosa posta in essere dal giocatore Strazzabosco Michele appare indiscutibilmente conseguente all` azione violenta avviata in precedenza dal Lewis Carlyle. Non pare peraltro concedibile l` attenuante prevista dall` Art. 32, n. 1, lett. b) del Regolamento di Giustizia, dal momento che l` intervento dello Strazzabosco Michele non può essere valutato come mera reazione al fatto ingiusto altrui, avendo il predetto giocatore perseverato, unitamente al Lewis Carlyle, nel comportamento rissoso punito dall` arbitro.



SPESE DI PROCEDURA ADDEBITATE

HC JUNIOR MILANO VIPERS 200.00 duecento/00
HC VILLANI BOLZANO 200.00 duecento/00



Il Giudice Sportivo
(Avv. Franco Biasi)
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Fr. 05.01.07 - 01:20:55

gaga17 ist im Moment nicht auf sonice.itgaga17
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[Zitat]
Original von Nosnbohrer:
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
Ufficio giudice sportivo
Data: 04/01/2007 Decisione N°: GSP06230

GARA
000102 HC JUNIOR MILANO VIPERS(453)--HC VILLANI BOLZANO(440) Camp:AM Data:02-01-2007

GIUDICE
00021 Avv. BIASI FRANCO

DOCUMENTI SU CUI SI BASA LA DECISIONE
Rapporto Arbitrale.

PRECEDENTI


SANZIONI INFLITTE
1) SQUALIFICA inflitta a ATL 52573 LEWIS CARLYLE Con durata 3 giornate per violazione degli Art.li 5 e 15.1 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
LEWIS CARLYLE: al minuto 37,52, mentre dinanzi alla panca dell` HC Bolzano Villani si accendeva una mischia tra i giocatori delle due squadre, il giocatore Lewis Carlyle, che si trovava all` interno della panca medesima, colpiva con pugni alcuni giocatori della squadra avversaria. A questo punto interveniva nella mischia il giocatore Strazzabosco Michele, che a sua volta continuava la rissa con il Lewis Carlyle. Veniva punito con PENALITA` di PARTITA. Posto che il fatto appare conforme alla fattispecie prevista e punita dall` Art. 15.1 del Codice delle Penalità, va osservato che dal combinato disposto tra la citata norma e l` Art. 5 del Codice delle Penalità, la pena minima irrogabile, in assenza di circostanze attenuanti, nel caso de quo certamente non concedibili, è di due giornate di squalifica. Ritiene peraltro questo Giudice che la sanzione in concreto comminabile debba essere superiore al minimo edittale, in considerazione del fatto che la rissa è stata sostanzialmente iniziata dal Lewis Carlyle e per di più mentre il predetto giocatore si trovava nella panchina della propria squadra.


2) SQUALIFICA inflitta a ATL 20395 STRAZZABOSCO MICHELE Con durata 2 giornate per violazione degli Art.li 5 e 15.1 del Codice delle Penalità.
con la seguente motivazione:
STRAZZABOSCO MICHELE: dopo che il giocatore Lewis Carlyle, dalla propria panchina, aveva iniziato a colpire con pugni alcuni giocatori della squadra di casa, interveniva nella mischia che si era creata dinanzi alla panca dell` HC Bolzano Villani ed iniziava una rissa con lo stesso Lewis Carlyle. Veniva punito con PENALITA` di PARTITA. Posto che la fattispecie applicabile è quella prevista e punita dall` Art. 15.1 del Codice delle Penalità, va osservato che dal combinato disposto tra la citata norma e l` Art. 5 del Codice delle Penalità, la pena minima irrogabile è di due giornate di squalifica. Ciò premesso, ritiene questo Giudice che la pena in concreto possa essere contenuta nel minimo edittale, dal momento che l` azione rissosa posta in essere dal giocatore Strazzabosco Michele appare indiscutibilmente conseguente all` azione violenta avviata in precedenza dal Lewis Carlyle. Non pare peraltro concedibile l` attenuante prevista dall` Art. 32, n. 1, lett. b) del Regolamento di Giustizia, dal momento che l` intervento dello Strazzabosco Michele non può essere valutato come mera reazione al fatto ingiusto altrui, avendo il predetto giocatore perseverato, unitamente al Lewis Carlyle, nel comportamento rissoso punito dall` arbitro.



SPESE DI PROCEDURA ADDEBITATE

HC JUNIOR MILANO VIPERS 200.00 duecento/00
HC VILLANI BOLZANO 200.00 duecento/00



Il Giudice Sportivo
(Avv. Franco Biasi)




Frechheit!!! Strazzabosco ist zur Bozner Bank gegangen und nicht umgekehrt!!! Lächerlich.. Mailand hat einfach mehr zu sagen im italienischen Eishockey...
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